(massima n. 1)
Il diritto del pubblico dipendente, avuto riguardo all'ipotesi del trasferimento, in mancanza di specifiche discipline recate dai contratti collettivi, non può che rapportarsi alla garanzia apprestata dall'art. 2103, primo comma, ultimo periodo, c.c. (che non risulta derogato, per questa parte, dall'art. 52 D.L.vo 31 marzo 2001, n. 165), con la conseguenza che il datore di lavoro non può trasferire il dipendente da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. (Principio applicato con riferimento a trasferimento nell'ambito territoriale di una USL in epoca immediatamente successiva alla sottoscrizione del secondo contratto collettivo, dell' 8 giugno 2000, relativo al quadriennio 1998-2001, per l'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, che disciplinava la materia della mobilità volontaria e dei comandi, ma non quella della mobilità interna e dei trasferimenti).