(massima n. 1)
La nozione di trasferimento del lavoratore, che comporta il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 2103, primo comma (ultima parte), c.c., e alla stregua delle disposizioni collettive applicabili nella specie (artt. 37 e 74 c.c.n.l. per i dipendenti postali), non č configurabile quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unitā produttiva, salvo i casi in cui l'unitā produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile il trasferimento di un dipendente dell'Ente Poste presso una sede situata in un comune diverso, situato a circa trenta chilometri dall'ufficio di provenienza).