(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento della qualifica superiore ex art. 2103 c.c. il periodo di espletamento delle mansioni superiori può anche essere non continuo, bensì costituito dalla somma di distinti periodi più brevi di tre mesi, purché il lavoratore provi che: a) la sostituzione è stata disposta non per contingenti necessità dell'impresa, ma per una obiettiva carenza o insufficienza di organico correlata ad una organizzazione del lavoro diretta ad utilizzare in modo duraturo le maggiori capacità di lavoratori assunti con qualifica inferiore;b) il datore di lavoro ha avuto l'intento fraudolento di impedire la maturazione del diritto alla promozione.