(massima n. 1)
Ai fini dell'insorgenza del diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c., il periodo di espletamento delle suddette mansioni può anche essere non continuo, bensì costituito dalla somma di distinti periodi più brevi di tre mesi, qualora risulti un intento fraudolento del datore di lavoro diretto ad impedire la maturazione del diritto alla promozione. Tale intento, che può desumersi anche da una frequenza e sistematicità delle reiterate assegnazioni di mansioni superiori tali da rivelare una predeterminazione, da parte del datore di lavoro, di tale comportamento per sottrarsi all'applicazione della norma sopra citata, deve escludersi nei casi in cui le suddette reiterate assegnazioni siano giustificate dalla particolare natura dell'attività espletata, come avviene nel caso dei cosiddetti sostituti programmati, e cioè di quei dipendenti che espletano istituzionalmente mansioni di sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, ovvero sia dovuta ad una causa di temporanea sospensione della funzionalità del rapporto di lavoro, come lo stato di malattia del lavoratore. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di un intento fraudolento del datore di lavoro, perché trattavasi di due sole assegnazioni separate da un consistente intervallo di tempo e giustificate da particolari circostanze, quali lo spostamento in avanti della data di recesso del rapporto con lo stesso lavoratore per sopravvenute esigenze aziendali).