(massima n. 1)
La mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto per l'attribuzione di una qualifica superiore non esclude l'acquisibilità della medesima, ai sensi dell'art. 2103, primo comma, c.c., nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto, tuttavia l'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attività. (Nella specie la Suprema Corte, nel confermare la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto di una infermiera dipendente di una clinica privata ad essere inquadrata nel profilo di capo sala, ha precisato che la normativa vigente non prevede, quanto ai titoli professionali richiesti per lo svolgimento delle mansioni di capo sala, l'equiparazione tra gli ospedali pubblici — nei quali è necessario il diploma di abilitazione a mansioni direttive — e le case di cura private, nelle quali è sufficiente il diploma per l'esercizio della professione di infermiera).