(massima n. 1)
In relazione alla disciplina dell'art. 2103 c.c. ed ai fini della cosiddetta promozione automatica prevista da tale norma, sono equiparabili l'ipotesi in cui muti il contenuto materiale delle mansioni, a seguito dell'adibizione del lavoratore a prestazioni di rango superiore a quelle precedenti, e l'ipotesi in cui, fermo il contenuto materiale delle mansioni, ne muti la qualificazione giuridica per effetto di una nuova disciplina, che da un certo momento in poi consideri la stessa prestazione di rango superiore, con la conseguenza che anche nel secondo caso trova applicazione la regola secondo cui l'acquisizione del diritto alla qualifica superiore esige che le mansioni corrispondenti siano svolte per almeno tre mesi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che una delibera interna ad una banca, potesse costituire il presupposto per il conferimento automatico della qualifica superiore a chi rivestisse un certo incarico a quella data).