(massima n. 1)
A norma dell'art. 2103 c.c. (come modificato dall'art. 13 della legge 30 maggio 1970 n. 300), applicabile anche agli enti pubblici economici, il diritto alla promozione alla categoria superiore non viene meno per il fatto che, in base a norme regolamentari o convenzionali, l'ente datore di lavoro sia tenuto a ricoprire i posti vacanti mediante procedure selettive interne (nella specie, per anzianitą e merito), atteso che, ove il datore di lavoro abbia natura giuridica privata, le norme che prevedono la selezione interna per le promozioni hanno portata di norme convenzionali di diritto privato, tali da non poter costituire idonea fonte derogatrice rispetto all'art. 2103 c.c. (Fattispecie relativa all'Isveimer, societą per azioni di diritto privato, regolata da disciplina di natura privatistica e negoziale) .