(massima n. 1)
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attivitą in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attivitą ed alla relativa qualifica, in mancanza di un principio generale di paritą di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l'eventuale identitą fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano gią ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilitą delle mansioni svolte alla qualifica invocata.