(massima n. 1)
Per la sussistenza della frequenza e sistematicitā di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica ex art. 2103 c.c., non č sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessario - se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicitā degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento. (Principio applicato in controversia concernente il personale artistico di un ente lirico).