(massima n. 1)
In caso di accertato demansionamento professionale, la risarcibilitą del danno all'immagine derivato al lavoratore a cagione del comportamento del datore di lavoro presuppone che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilitą, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato la correttezza della decisione della corte territoriale che non solo ha escluso che la retrocessione da capo turno ad addetto alla sorveglianza comportasse l'esistenza di un danno "in re ipsa" rispetto alla dedotta lesione dell'immagine professionale, ma ha ritenuto di poter trarre una presunzione di segno contrario in relazione all' "estrema modestia della limitata supremazia esercita in precedenza" dal lavoratore).