(massima n. 1)
La garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 c.c., riguarda le indennità corrisposte in considerazione delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore — le quali non possono essere soppresse dal datore di lavoro in ipotesi di legittimo esercizio dello jus variandi, attesa la loro stretta attinenza alla professionalità tipica della qualifica rivestita dal lavoratore medesimo — e non si estende alle indennità erogate in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa, le quali invece, essendo corrisposte soltanto per compensare particolari disagi o difficoltà del lavoratore, possono essere soppresse allorché vengono meno le speciali situazioni che le abbiano generate (nella specie, la sentenza dei giudici di merito, confermata dalla Suprema Corte, ha escluso l'applicabilità della garanzia in questione in relazione alla modificazione dell'orario di lavoro con conseguente perdita del compenso per lavoro straordinario percepito nell'espletamento delle precedenti mansioni).