(massima n. 1)
L'art. 2103 c.c. pone un limite allo ius variandi nell'ambito del rapporto di lavoro in corso, offrendo al lavoratore una tutela contro i provvedimenti unilaterali di quest'ultimo, ma non impedisce la risoluzione del rapporto di lavoro in atto e la costituzione di uno nuovo a condizioni diverse. Non può quindi ravvisarsi la frode alla legge nel caso in cui un lavoratore rassegni le dimissioni al fine della sua concordata riassunzione per lo svolgimento di mansioni di una qualifica inferiore. (Fattispecie relativa alla posizione del direttore della sede centrale di una cassa rurale, riassunto come funzionario con minori responsabilità dopo che gli era stato contestato di avere indebitamente consentito ad un cliente un notevolissimo superamento dei prefissati limiti di fido).