(massima n. 1)
In tema di divieto di demansionamento, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da societā appartenenti a un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole societā, dotate di personalitā giuridica distinta e alle quali, quindi, continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le diverse imprese. Pertanto, dall'esclusione della configurabilitā di un unico centro d'imputazione di rapporti diverso dalle singole societā, consegue che, nel caso di passaggio del lavoratore da una societā ad altra del gruppo, non č applicabile la garanzia prevista dall'art. 2103 c.c. ai sensi del quale il divieto di demansionamento opera esclusivamente all'interno di un rapporto di lavoro con un unico datore.