(massima n. 1)
A norma dell'art. 2100 c.c. l'obbligatorietà del cottimo si verifica soltanto quando sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro in economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato, superiore a quello conseguibile in detta ipotesi normale: il che può verificarsi o in conseguenza dei ritmi produttivi imposti da una particolare organizzazione del lavoro (come nel caso di linea a catena o di linea a flusso continuo) o quando la valutazione della mercede da corrispondere avvenga sulla base dell'unità di tempo mediamente necessario per il conseguimento di un dato risultato produttivo e sia cosa il risultato della misurazione dei tempi di lavoro. (Nel caso in esame la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente i giudici del merito avessero negato l'applicabilità dell'art. 2100 c.c. allorché il datore di lavoro, avendo accertato che l'introduzione di nuovi macchinari si era tradotta in un incremento della produttività aziendale, aveva offerto ai propri dipendenti un incremento percentuale della paga base, destinato a rimanere fisso, indipendentemente da eventuali variazioni in più o in meno di siffatto incremento).