(massima n. 1)
Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, da sentenze passate in giudicato o, come nella specie, da verbali di separazione consensuale omologata può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto; solo attraverso la procedura prevista dall'art. 710 c.p.c: (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età del figlio (minore all'epoca della separazione) e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono, di per sè, condizioni sufficienti a legittimare, ipso facto, la mancata corresponsione dell'assegno.