(massima n. 1)
La determinazione da parte del giudice della retribuzione adeguata a norma dell'art. 36 Cost. — al quale scopo le tariffe retributive previste dai contratti collettivi post-corporativi offrono il primario criterio di riferimento non è preclusa ne dall'art. 43 del D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha transitoriamente conservato efficacia normativa ai contratti collettivi corporativi, poiché le disposizioni di questi ultimi possono essere disapplicate dal giudice ordinario se contrastano con disposizioni imperative appartenenti ad un livello superiore della gerarchia delle fonti del diritto e, in primo luogo, con precetti costituzionali, né con l'attribuzione di efficacia erga omnes a determinati contratti collettivi di diritto comune mediante decreti presidenziali emanati in base alla delega di cui agli artt. 1 e 7 della L. 14 luglio 1959, n. 741, poiché la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutti tali atti aventi forza di legge nella parte in cui non consentono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici da essi previsti alla retribuzione adeguata conferisca al giudice l'esercizio del potere attribuitogli dall'art. 36 Cost. (Corte cost. 6 luglio 1971, n. 156).