(massima n. 1)
Con riguardo alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro costituito con patto di prova ai sensi dell'art. 2096, terzo comma. cod. civ., che può essere esercitata anche nel corso del periodo di prova (a meno che non sia stata stabilita una durata minima) i rispettivi obblighi ed oneri del lavoratore e del datore di lavoro in ordine all'esperimento non si sottraggono alla regola generale di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede; pertanto, ove il comportamento del datore di lavoro non consenta l'esperimento in condizioni e modi adeguati, anche in relazione alle mansioni contrattuali, il lavoratore può legittimamente recedere dal rapporto, senza alcuna responsabilità contrattuale, nell'esercizio di un diritto che ha la sua fonte nell'art. 1460 cod. civ.