(massima n. 1)
Il lavoratore licenziato in periodo di prova può dedurre, oltre al motivo illecito del recesso, anche il motivo estraneo all'esperimento offrendo vuoi la prova diretta della sua esistenza, vuoi quella indiretta del positivo superamento dell'esperimento che depone, con la valenza della presunzione semplice, per l'esistenza di un motivo diverso da quello del mancato superamento dell'esperimento stesso; ma tale motivo estraneo all'esperimento non costituisce di per sè solo motivo illecito ex art. 1345 c.c., né è a quest'ultimo equiparabile quanto all'idoneità ad inficiare il recesso come affetto da vizio di nullità. Consegue che, ove il lavoratore dimostri che il recesso è avvenuto per un motivo che non è qualificabile come motivo illecito, ma che è estraneo all'esperimento lavorativo (quale nella specie la sopravvenienza di un'esigenza aziendale di ridimensionamento di un reparto e di conseguente soppressione di un posto di lavoro), il giudice non può ritenerne per ciò solo l'illegittimità, ma deve valutarne la giustificatezza in termini non dissimili dal giustificato motivo oggettivo di licenziamento in regime di recesso causale al fine di accertare l'idoneità, o meno, del recesso per termine alla prova ed a risolvere il rapporto..