(massima n. 1)
Nell'ipotesi di recesso del datore di lavoro dal rapporto in prova, con manifestazione di volontą esplicitamente riferita all'esperimento incorso, tale qualificazione dell'atto come espressione del potere discrezionale di recesso durante il periodo di prova, sottratto alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, preclude al medesimo datore la responsabilitą di prospettare a propria difesa, nella successiva controversia instaurata dal lavoratore con la contestazione della legittimitą del recesso, circostanze del tutto estranee all'esito dell'esperimento ed eventualmente valutabili come giustificato motivo oggettivo in un rapporto soggetto alla disciplina della legge 15 luglio 1966 n. 604. Tale deduzione, modificando i termini della controversia, si pone in contrasto con il fondamentale principio del contraddittorio, del quale costituisce espressione la regola della immodificabilitą delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento; tale regola ha portata generale come garanzia del diritto di difesa del lavoratore e si estende anche ai casi in cui il datore di lavoro giustifichi il recesso con una speciale situazione di inapplicabilitą della tutela di cui alla citata legge n. 604/1966.