(massima n. 1)
Ad integrare l'atto scritto richiesto ad substantiam per i contratti formali non è sufficiente un qualsiasi documento, ma è necessario uno scritto contenente la manifestazione di volontà di concludere il contratto, posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Conseguentemente non è idoneo ad integrare l'atto scritto necessario per l'assunzione in prova di un lavoratore una dichiarazione di quietanza contenente la precisazione che il rapporto di lavoro si è interrotto durante il periodo di prova previsto dal contratto collettivo; del resto una simile dichiarazione è inidonea ai fini in esame anche perché la previsione del patto di prova da parte della contrattazione collettiva non comporta l'inclusione di tale patto nel contratto individuale, se in quest'ultimo manca l'esplicita stipulazione per iscritto del patto di prova. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata nella parte in questione dalla S.C., aveva altresì escluso che tale quietanza — peraltro preceduta da denuncia della lavoratrice all'Ispettorato del lavoro di segnalazione di licenziamento intervenuto durante il periodo di gravidanza — avesse il significato di un'accettazione del licenziamento o di acquiescenza al medesimo).