(massima n. 1)
La stipulazione scritta del patto di prova deve essere anteriore o, quanto meno, contestuale all'inizio dell'esecuzione del rapporto di lavoro onde non attribuire al datore di lavoro, in frode alla normativa di natura pubblicistica sui licenziamenti posta dal legislatore a tutela del lavoratore, un facile strumento idoneo a consentirgli la libera recedibilitą dal contratto almeno per un certo periodo anche senza giusta causa o giustificato motivo. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a efficacia differita con patto di prova apposto sin dal momento della stipula e, quindi, con attribuzione di efficacia differita al patto di prova medesimo, al pari di tutte le altre clausole, non escludesse l'anterioritą del patto stesso rispetto al momento in cui il lavoratore era stato assunto in forza del suddetto contratto di lavoro in precedenza stipulato).