(massima n. 1)
La causa del patto di prova va ravvisata nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro. Ne consegue che per evitare la sua illegittimitā per incoerenza con la suddetta causa č necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente l'indicazione del livello contrattuale di inquadramento del lavoratore).