(massima n. 1)
La clausola del contratto individuale di lavoro con cui sia previsto un periodo di prova di durata maggiore di quella massima previstadal contratto collettivo applicabile al rapporto — fermo restando il limite di sei mesi di cui all'art. 10 della legge n. 604 del 19666 — può ritenersi legittima solo nel caso in cui la particolare complessità delle mansioni di cui sia convenuto l'affidamento al lavoratore renda necessario, ai fini di un valido esperimento e nell'interesse di entrambe le parti, un periodo più lungo di quello ritenuto congruo dalle parti collettive per la normalità dei casi; il relativo onere probatorio ricade sul datore di lavoro, a cui la maggiore durata del periodo di prova attribuisce una più ampia facoltà di licenziamento per mancato superamento della prova.