(massima n. 1)
Per effetto dell'art. 37 della legge n. 300 del 1970, le norme dello statuto dei lavoratori vanno direttamente applicate alle vicende del rapporto di lavoro degli enti pubblici economici, nei limiti e con le salvezze di cui all'art. 40 della stessa legge, e tuttavia con esclusione generalizzata delle norme speciali destinate a garantire procedure selettive e concorsuali di assunzione del personale ed altri momenti organizzativi dell'ente, operando in questa sfera l'ente medesimo con poteri che assumono, per gli obiettivi perseguiti, rilevanza pubblica, sicché le norme statutarie in questa sfera hanno una mera efficacia integrativa, così come avviene — per effetto dell'ultima parte dell'art. 37 st. lav. — per gli altri enti pubblici. (Fattispecie relativa all'Azienda autonoma per le terme di Acireale, cui è applicabile l'art. 12 del D.L.vo Pres. Reg. Siciliana 20 dicembre 1954 n. 12, prevedente l'accesso alla qualifica di direttore amministrativo mediante concorso per titoli e disciplinante anche il procedimento di copertura di un'eventuale vacanza temporanea; la S.C., in applicazione del riportato principio, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento in tale qualifica, a norma dell'art. 2103 c.c., di un dipendente che aveva di fatto svolto le relative mansioni).