(massima n. 1)
I rapporti di lavoro costituiti iure privatorum da un ente pubblico sono soggetti alla disciplina privatistica, con la conseguenza che, in ipotesi di licenziamento, anche quando il datore di lavoro sia un ente istituzionale territoriale (nella specie, amministrazione provinciale), pur non essendo applicabile la tutela reale per la mancanza della struttura organizzativa, tipica delle imprese, richiesta dall'art. 35 legge n. 300 del 1970, non può però negarsi l'operatività della tutela obbligatoria di cui alla legge n. 604 del 1966, atteso, peraltro, che l'art. 1 di tale legge assoggetta alla disciplina in questione tutti i presupposti di lavoro a tempo indeterminato, anche intercorrenti con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata per legge, regolamento o contratto.