(massima n. 1)
Nel giudizio di separazione personale tra coniugi, i provvedimenti necessari alla tutela materiale e morale dei figli, riguardanti anche l'imposizione, quantificazione e decorrenza di un assegno per il loro mantenimento, debbono adottarsi di ufficio, ai sensi dell'art. 155 c.c., in quanto rivolti a soddisfare esigenze e finalitą pubblicistiche sottratte alla disponibilitą delle parti, e tenendo altresģ conto, in ordine a detto mantenimento, che il relativo debito, discendente dal rapporto genitoriale, viene meno con l'adempimento dell'obbligato, non per il solo fatto che altri vi abbia provveduto.