(massima n. 1)
Nel caso in cui con un accordo collettivo aziendale sia concordata l'applicabilità della contrattazione collettiva relativa ad un determinato settore produttivo, il rapporto tra tale pattuizione e la clausola del contratto di lavoro individuale con cui sia fatto riferimento ad una diversa contrattazione collettiva è regolato dall'art. 2077, secondo comma, c.c., e quindi prevale l'accordo collettivo, se dall'accordo individuale derivano condizioni meno favorevoli per il lavoratore, e non è invece rilevante la disciplina in materia di rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. — con il relativo onere per il lavoratore di impugnazione entro un termine di decadenza dell'atto abdicativo dei suoi diritti — poiché, oggetto di rinuncia possono essere solo situazioni non solo future ma anche eventuali e indeterminate.