(massima n. 1)
Nei rapporti giuridici di durata, quale il rapporto di lavoro, non č interdetto al legislatore e alle parti stipulanti i contratti collettivi di modificare, in peius la posizione di una delle parti, anche mediante la modifica di un sistema di calcolo della retribuzione o del trattamento di quiescenza, con riguardo ad un periodo giā trascorso, salvo il limite della ragionevolezza ed escluso il diritto di ripetere somme giā corrisposte. (Nella specie, la contrattazione collettiva aziendale, relativa alla Banca Antoniana Veneta, aveva escluso l'attribuzione di un premio di produttivitā giā previsto dalla contrattazione collettiva nazionale; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la contrattazione collettiva avesse demandato agli accordi aziendali la sola determinazione del quantum del premio di produttivitā e non anche l'attribuzione dell'emolumento).