(massima n. 1)
Nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni gią rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che la scelta del contratto aziendale «autonomo» del 30 marzo 1988 di agganciare le retribuzioni dei funzionari dell'Ipacri a quelle previste per i bancari delle Casse di risparmio non fosse successivamente modificabile).