(massima n. 1)
Nell'ambito di un contratto collettivo è possibile distinguere la parte economica, concernente il trattamento retributivo dei lavoratori, e la parte normativa, che può contenere anche clausole destinate non già a disciplinare direttamente il rapporto di lavoro, bensì a regolare i rapporti tra le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione dei contratti medesimi; talché queste ultime clausole creano obblighi e diritti per le parti stipulanti e non già per i singoli lavoratori. (Fattispecie relativa al contratto collettivo del 1988 per i dipendenti di aziende municipalizzate che prevedeva che le parti stipulanti avrebbero provveduto ad istituire un fondo di integrazione dei trattamenti pensionistici di tipo diverso da quello esistente).