(massima n. 1)
I contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolativitā della contrattazione collettiva invocata. (Alla stregua del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha cassato la decisione dei giudici di merito, i quali, senza compiere i necessari accertamenti, avevano dichiarato inammissibile il ricorso di un datore di lavoro avverso il lodo pronunciato dal collegio di conciliazione ed arbitrato costituito a norma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 con il quale, in sostituzione del licenziamento intimato ad un lavoratore, era stata a quest'ultimo irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione , ricorso proposto sul rilievo che la materia del licenziamento disciplinare č esclusa dalla composizione arbitrale dall'art. 43, ultimo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende alimentari, applicabile, secondo il ricorrente, al rapporto di lavoro in questione. La sentenza impugnata aveva escluso, senza compiere una adeguata valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio che il ricorrente avesse fornito la prova della concreta applicazione della disciplina delle industrie alimentari).