(massima n. 1)
La semplice appartenenza di un lavoratore ad una rappresentanza sindacale aziendale avente composizione collettiva o collegiale non può comportare di per sè l'efficacia nei suoi confronti delle clausole degli accordi collettivi che siano state stipulate dalla medesima rappresentanza sindacale in deroga al principio della non disponibilità, mediante contratto collettivo, dei diritti già maturati ed entrati a far parte del patrimonio dei singoli lavoratori, se manca la prova della effettiva sottoscrizione dell'accordo da parte del lavoratore o di altre circostanze indicative di un suo specifico mandato o della sua personale adesione all'accordo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto efficace nei confronti del lavoratore un accordo collettivo contenente disposizione di diritti già entrati nel suo patrimonio, attribuendo rilievo alla circostanza che l'accordo era stato stipulato dalla rappresentanza sindacale aziendale della quale il lavoratore era componente, senza considerare che il singolo componente di un organo collettivo o collegiale può essere assente o dissenziente nelle varie occasioni in cui agisce l'organo stesso).