(massima n. 2)
Il contratto collettivo di diritto comune può avere non solo una funzione normativa — in quanto volto a conformare il contenuto dei contratti individuali di lavoro —, ovvero una funzione obbligatoria — quale si esprime nella instaurazione di rapporti obbligatori destinati a vincolare soltanto le parti stipulanti lo stesso contratto collettivo (organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un lato, e, dall'altro, organizzazioni dei datori di lavoro o, nel caso di contratto aziendale, lo stesso datore di lavoro), ma anche una funzione gestionale, diretta essenzialmente alla composizione di conflitti (di diritti odi interessi) in forma di transazione o di accertamento, che spiega la propria efficacia diretta nei confronti delle parti stipulanti — anche se, indirettamente, può incidere anche su singoli lavoratori — e non è soggetta ai limiti, circa l'efficacia erga omnes stabiliti costituzionalmente per i contratti collettivi. L'interpretazione in ordine alla funzione del contratto e alla sua efficacia soggettiva, oltre che al loro contenuto, è accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, e, in quanto tale, può essere censurata, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale oppure per vizio di motivazione, con l'onere tuttavia, per il ricorrente, di indicare specificamente il punto e il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendo medesimo ricorrente limitare a contrapporre interpretazioni o argomentazioni alternative, o comunque diverse, rispetto a quelle proposte dal giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un accordo collettivo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato che aveva deliberato l'effettuazione dei trasferimenti dei lavoratori interessati e che fossero utilmente collocati in graduatoria con una anticipazione temporale rispetto a quella stabilita da un precedente accordo, aveva riconosciuto il diritto del lavoratore, utilmente collocato in graduatoria, al trasferimento, ritenendo che lo scaglionamento previsto dal precedente contratto costituisse solo una modalità attuativa del trasferimento e non un elemento della fattispecie costitutiva del diritto).