(massima n. 1)
In tema di contratti collettivi di diverso livello, le integrazioni del contratto collettivo nazionale effettuate tramite contratti collettivi integrativi possono differenziarsi per singoli specifici settori, ciascuno disciplinato dal corrispondente contratto integrativo. Ne consegue che la recezione da parte del datore di lavoro del contratto nazionale comprende anche il contratto integrativo corrispondente allo specifico settore o quella determinata disciplina posta all'interno dell'unico contratto integrativo, con conseguente vincolativitą soltanto per le parti stipulanti che operano in tale settore o in ragione dell'intervento nella regolazione della specifica materia di singoli corrispondenti organismi sindacali. (Nella specie la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva applicato in favore dei dipendenti di una impresa di ristorazione, soggetta a contratto collettivo nazionale del settore pubblici esercizi, il trattamento integrativo salariale previsto da un accordo territoriale, nonostante non fosse stato stipulato dall'organizzazione sindacale dello specifico settore della ristorazione, come invece imposto dallo stesso contratto nazionale).