(massima n. 1)
L'ambito territoriale di efficacia del contratto collettivo di lavoro non è necessariamente e neppure presuntivamente limitato al territorio nazionale, ma va accertato in base ad un'interpretazione delle singole clausole contrattuali, diretta a stabilire quali siano neutre rispetto al luogo della prestazione. (Fattispecie relativa a lavoratore dipendente delle Ferrovie dello Stato, che aveva lavorato all'estero nell'ambito di un programma di collaborazione con i paesi in via di sviluppo: la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, anche a seguito dell'entrata in vigore del contratto collettivo 23 giugno 1988 e alla conseguente applicabilità dell'art. 2103 c.c. — ed omettendo la necessaria interpretazione del contratto — aveva escluso che lo svolgimento all'estero di mansioni di una superiore categoria contrattuale potesse attribuire il diritto al relativo inquadramento, senza neanche prendere in esame l'impegno della da¬trice di lavoro di volere «riconoscere... le effettive mansioni svolte» in simili circostanze).