(massima n. 1)
Il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialitą proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontą delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignitą e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtł del principio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c., prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche "in pejus" senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti gią definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello. (Nella specie, riguardante le indennitą di mensa e di trasporto, della cui spettanza e determinazione il contratto nazionale aveva investito la contrattazione regionale, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva finito per disconoscere l'autonomia del contratto territoriale, il quale aveva escluso ogni diritto in ordine all'indennitą di mensa e aveva limitato il diritto all'indennitą di trasporto ai soli trasferimenti con distanza superiore ai dieci chilometri).