(massima n. 1)
In mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta, ed in applicazione del principio generale della libertā di forma in base al quale le norme che prevedono che determinati contratti o atti debbano essere realizzati con determinate forme sono di stretta interpretazione, insuscettibili, cioč, di applicazione analogica l'accordo aziendale č valido anche se non stipulato per iscritto.