(massima n. 1)
In tema di valutazione equitativa del danno biologico compiuta sulla scorta di parametri desunti dalle tabelle elaborate in base a precedenti liquidazioni, il giudice, che determini il valore punto in relazione all'entitā delle lesioni e all'etā del soggetto leso, non č tenuto a prendere in esame altre circostanze astrattamente idonee ad incidere sulla valutazione, se non siano state specificamente dedotte dal danneggiato per ottenere una liquidazione diversa da quella corrispondente ai valori medi.