(massima n. 1)
La valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. rientra nei poteri del giudice del merito. Ne consegue che, nella ipotesi in cui la Corte di tassazione, avendo ritenuto illegittima la liquidazione del danno biologico effettuata con riferimento al criterio del triplo della pensione sociale, abbia cassato con rinvio la relativa decisione di merito, non limitandosi, peraltro, ad una valutazione in negativo del criterio seguito, ma indicando altresì in positivo uno dei criteri legittimi di valutazione equitativa di detto danno — quello del c.d. punto di invalidità —, tale indicazione non può avere efficacia vincolante per il giudice di rinvio, che può legittimamente adottare altri criteri.