(massima n. 1)
Il valore vincolante della definizione legislativa del danno biologico risultante dagli artt. 138 e 139 del d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni), non avente carattere innovativo in quanto sostanzialmente ricognitiva e confermativa degli indirizzi giurisprudenziali in materia, impone, nella liquidazione del danno, un obbligo motivazionale congruo ed adeguato, che dia conto, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, sia delle componenti a prova scientifica medico-legale, sia di quelle relative all'incidenza negativa sulle attivitą quotidiane (c.d. inabilitą totale o parziale), sia di quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che attengono anche alla perdita della capacitą lavorativa generica e di attivitą socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva).