(massima n. 1)
Il diritto al risarcimento del danno biologico, concretandosi questo nella lesione del diritto alla salute, che č sempre presente quando vi č offesa dell'integritā fisica della persona e costituisce, quindi, la voce primaria ed immancabile del danno alla persona, entra a fare parte del patrimonio della vittima nello stesso momento della lesione e, nel caso di decesso, in cui il danno deve essere riferito al periodo intercorso tra la data dell'incidente e quello della morte, si trasmette, quindi, agli eredi secondo le comuni regole della successione mortis causa.