(massima n. 1)
La morte di un soggetto, causata in modo immediato dall'altrui atto illecito, non fa acquistare al defunto — e quindi non fa trasmettere agli eredi — né il diritto al risarcimento del danno biologico, né quello al risarcimento del danno per perdita della vita, inconcepibile con riguardo ad un bene insuscettibile di essere reintegrato anche solo per equivalente.