(massima n. 2)
Gli artt. 2043 e 1223 e ss. c.c., nella parte in cui non consentono il risarcimento del danno biologico iure successionis nella ipotesi in cui l'evento morte del de cuius, causato dalla condotta illecita altrui, sia contestuale, o di poco susseguente alle lesioni, come, invece, viene ammesso quando la vittima delle stesse sia rimasta in vita per un tempo apprezzabile, manifestamente non si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 372 del 1994), per un verso, vita e salute sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti; per l'altro, in caso di morte immediata, l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno in capo al de cuius, trasmissibile iure successionis è da escludere per un duplice ordine di motivi, uno dei quali attinente alla situazione giuridica soggettiva, non essendo più in vita la persona offesa, e l'altro correlato alla circostanza che la liquidazione del danno non può riferirsi se non a perdite.