Cassazione civileSez. IIIsentenza n. 101del 8 gennaio 1999
(1 massima)
(massima n. 1)
Il danno da invalidità temporanea costituisce un aspetto del danno biologico, e può essere liquidato sia unitamente a quest'ultimo, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno.