(massima n. 1)
Il danno biologico, come danno alla salute, va valutato sia in riferimento alla invaliditā temporanea che in riferimento all'invaliditā permanente, ed č consentito al giudice del merito liquidare il danno biologico valutando separatamente l'invaliditā temporanea e quella permanente, purché il complessivo ammontare dei risarcimento sia commisurato alla reale entitā del danno, in quanto la liquidazione del danno biologico con importi distinti, in relazione ai due momenti della inabilitā temporanea e della invaliditā permanente dal danneggiato, non comporta la duplicazione di una voce di danno ontologicamente unitaria, ma si risolve nell'adozione di un criterio di liquidazioneammissibile, se il riferimento all'inabilitā temporanea e all'invaliditā permanente non č finalizzato all'individuazione della diminuita capacitā di guadagno del danneggiato, criterio non utilizzabile per la liquidazione del danno biologico, ma all'individuazione di periodi diversi, che corrispondono ad una diversa intensitā della lesione dell'integritā psicofisica del soggetto, ai quali rapportare la liquidazione equitativa di un danno, risarcibile per equivalente con una prestazione patrimoniale, atta a reintegrare un valore leso che non ha in sé immediata natura patrimoniale.