(massima n. 2)
In tema di danno biologico, qualora al momento della liquidazione, pretesa iure successionis dagli eredi, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione patita in conseguenza dell'illecito, la valutazione probabilistica, rapportata alla durata presumibile della vita futura, va sostituita con quella del danno in concreto patito e misurabile con riferimento all'effettiva durata della vita del danneggiato.