(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, ove tra quest'ultimo e la morte della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. (Nella specie, in cui la persona vittima di un incidente stradale era deceduta nei giorni successivi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale si era ritenuto che il danno biologico trasmissibile "iure hereditatis" dovesse calcolarsi non sulla base della sua aspettativa di vita media, bensì in relazione all'effettiva vita residua goduta).