(massima n. 1)
Il danno morale subito dalla persona deceduta in seguito alla lesione penalmente rilevante č trasmissibile agli eredi come posta risarcitoria non patrimoniale, trasmissibile iure hereditatis. (Nella specie, deceduta la madre in seguito alle gravi ferite riportate per un investimento stradale, i figli avevano proposto azione di danni: la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha cassato e disposto il rinvio perché la corte di merito renda anche per questo satisfattivo il risarcimento alla vittima, trasmissibile agli eredi come credito ereditario).