(massima n. 1)
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integritą fisica del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno biologico(all'integritą fisica) e danno morale (consistente nella sofferenza per l'ingiuria fisica subita), non richiede, ai fini della risarcibilitą, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 185 c.p. essendo riferibile a diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto risarcibili, ai sensi dell'art. 2059 c.c., sotto voci distinte, con adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, il danno biologico e morale derivante dalla riduzione della capacitą lavorativa conseguente ad un infortunio sul lavoro).