(massima n. 1)
Il risarcimento in forma specifica, secondo il principio generale fissato dall'art. 2058 c.c., applicabile anche anche alle obbligazioni contrattuali, costituisce rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario, sicché il creditore di un'obbligazione da contratto inadempiuta non può chiedere, a titolo di risarcimento del danno derivato al suo patrimonio dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento di essa, congiuntamente sia l'attribuzione della somma in denaro idonea a reintegrare tale patrimonio della diminuzione economica derivatagli dall'inadempimento della prestazione dovuta — nel che consiste il danno —, che l'adempimento diretto della prestazione dovutagli da parte dell'obbligato, volto a rimuovere la causa — e cioè l'inadempimento — della lesione del suo patrimonio, ma deve optare per l'una o l'altra forma di risarcimento.